NOTIZIA
In continuità con la misura sperimentale introdotta nel 2022, anche per l’anno 2023 viene prevista la possibilità per i datori di lavoro privati di riconoscere buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburanti che non rappresentano reddito imponibile (e contributivo) nel limite di 200 euro per ciascun lavoratore.
Il bonus carburanti può essere riconosciuto ai lavoratori sotto forma di buoni e altri titoli analoghi per l’acquisto di carburanti ed è previsto come misura “one shot” per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023; per espressa previsione di legge, il valore fino a 200 euro.
Lavoratori destinatari
Sono destinatari della misura i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro subordinato.
Il buono può essere quindi riconosciuto:
– a lavoratori che percepiscono reddito da lavoro dipendente;
– senza alcun limite di reddito per la fruizione del beneficio.
Sono esclusi gli Amministratori, i Tirocinanti e i Collaboratori Coordinati e Continuativi.
Datori di lavoro Datori di lavoro privati
Soggetti che non svolgono attività commerciale e lavoratori autonomi che abbiano alle loro dipendente lavoratori dipendenti ed Enti pubblici economici
Sono escluse le Amministrazioni pubbliche
Buono ad personam o in sostituzione di premi di risultato
Il buono benzina o titolo equivalente può essere riconosciuto anche al singolo lavoratore come trattamento “ad personam” e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, a meno che i buoni non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato.
Eventuale cumulabilità
Anche per il 2023 i buoni benzina o titolo equivalenti possono essere cumulati con l’eventuale buono benzina rientrante nei beni e servizi fino a 258,23 annui con la conseguenza che il “plafond” massimo per l’anno 2022 per l’acquisto di carburanti può essere innalzato a 458,23 totali.
Deducibilità in capo al datore di lavoro
Per quanto riguarda la deducibilità in capo al datore di lavoro, il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante è integralmente deducibile dal reddito d’impresa a condizione che l’erogazione del buono sia riconducibile al rapporto di lavoro e pertanto il costo possa qualificarsi come inerente.
Principio di cassa allargata: i buoni fino al 12 gennaio 2024
I buoni sono da considerarsi, anche quest’anno, una misura eccezionale che potrà essere riconosciuta ai lavoratori fino al 12 gennaio 2024 e fruito anche in un momento successivo.
Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (principio di cassa allargato) con la conseguenza che l’assegnazione di beni e servizi deve essere imputata in base al momento di effettiva percezione della stessa da parte del lavoratore e il momento di percezione è quello in cui il provento esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore.
Con particolare riferimento ai benefit erogati mediante voucher, e i buoni benzina sono tali, è stato precisato che il benefit si considera percepito dal dipendente, ed assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo
Aumento del tetto contante a 2.000 euro per il 2022. Proroga al 30 giugno del regime semplificato autorizzativo per l’occupazione di suolo pubblico.
Aumento del tetto contante a 2.000 euro per il 2022. Proroga al 30 giugno del regime semplificato autorizzativo per l’occupazione di suolo pubblico.
Aumento del tetto contante a 2.000 euro per il 2022. Proroga al 30 giugno del regime semplificato autorizzativo per l’occupazione di suolo pubblico.
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