Legge di Bilancio 2023: Definizione agevolata avvisi bonari

Legge di Bilancio 2023: Definizione agevolata avvisi bonari
← Torna a Agevolazioni - Pubblicato il 10/01/2023
ANTEPRIMA NOTIZIA
È possibile definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto al 1° Gennaio 2023, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.
Tali importi possono essere definiti con il pagamento:
– delle imposte e dei contributi previdenziali;
– degli interessi e delle somme aggiuntive;
– delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo), senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

 

NOTIZIA
Le somme chieste con le comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari) si potranno definire previo pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, oltre a interessi e somme aggiuntive, ma con una sanzione del 3%.
Normalmente in questi casi la sanzione dovuta è del 30% dell’importo versato in meno (in alcuni casi il 10%).

In cosa consiste quindi la Definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio?
Dalla legge di Bilancio 2023 emerge un’importante novità in tema di definizione agevolata degli avvisi bonari. Infatti, le somme dovute in seguito al controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai seguenti periodi d’imposta in corso al:
– 31 dicembre 2019;
– 31 dicembre 2020;
– 31 dicembre 2021;
per le quali il termine di pagamento integrale non è ancora scaduto o in caso di pagamento rateale, è ancora in corso (alla data di entrata in vigore della disposizione), potranno essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Le sanzioni saranno dovute nella misura del 3%, senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.
In buona sostanza potranno essere definiti gli avvisi bonari il cui termine di pagamento non è ancora scaduto oppure quelli già rateizzati, il cui pagamento rateale è ancora in corso alla data di entrata in vigore della norma. La definizione comporterà quindi che venga corrisposto:
– il 100% di imposta (importo residuo, in caso di rateazione in corso), interessi e somme aggiuntive;
– il 3% delle sanzioni.
Non si applicherà alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

 

COSA FARE?
In buona sostanza, se oggetto della definizione è un avviso bonario non ancora rateizzato, si dovrà provvedere al:
– pagamento che dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione in un’unica soluzione;
– rateizzazione del dovuto in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a 5.000 euro, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
Il mancato pagamento, integrale o parziale, delle somme dovute alle prescritte scadenze, comporterà che la definizione non produca effetto e che si applichino le ordinarie disposizioni in tema di sanzioni e riscossione.
Inoltre, le somme versate fino alla concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, rimarranno definitivamente acquisite e non saranno rimborsabili.
I termini decadenziali previsti per la notifica delle cartelle di pagamento, saranno prorogati di un anno.

 

Ne parleremo nel Webinar del 31 Gennaio 2023 ore 11.30. Per iscriversi compilare il form qui sottostante

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