NOTIZIA
Evoluzione del Green Pass, scadenze e nuove regole
L’ obbligo del green pass rafforzato coinvolge le strutture ricettive, i servizi di ristorazione all’aperto, gli impianti di risalita anche se ubicati in comprensori sciistici, piscine, sport di squadra, centri culturali e ricreativi anche per le attività all’aperto; fino al 31 marzo 2022, è stabilito che i visitatori potranno accedere alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie solo con il green pass rafforzato oppure con test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo, eseguito nelle 48 ore precedenti l’accesso.
Per quanto riguarda i trasporti pubblici viene reso obbligatorio il super green pass anche per accedere ai mezzi pubblici locali e regionali.
E’ stato inoltre stabilito, ancora, che fino al 31 marzo è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di certificazione verde base (tampone antigenico rapido o molecolare con risultato negativo) l’accesso ai servizi alla persona (dal 20 gennaio) e ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (dal 1° febbraio) con l’esclusione di quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze primarie della persona.
Si prevede, inoltre, che a partire dal 15 febbraio 2022, per i lavoratori pubblici e privati over 50, scatterà l’obbligo del possesso di green pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro; ed ancora l’obbligo vaccinale, senza limiti di età, verrà esteso al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, così equiparati al personale scolastico.
Obbligo di vaccinazione per gli over 50
È stato introdotto nel nostro ordinamento l’obbligo vaccinale nei confronti di tutti i cittadini italiani e stranieri “residenti nel territorio dello Stato […] che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età” fino al prossimo 15 giugno 2022.
Si estende tale obbligo vaccinale, dal 15 febbraio 2022, anche ai luoghi di lavoro e, in particolare, tutti i lavoratori over 50 per accedere in qualsiasi luogo di lavoro “devono possedere e sono tenuti ad esibire” una certificazione verde da vaccinazione o da avvenuta guarigione dall’infezione.
Dal 15 febbraio 2022 non sarà, quindi, più sufficiente per fare ingresso a lavoro il green pass base. Viene disposto che i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto di tale prescrizione normativa per i “soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro”.
A differenza di quanto previsto dal precedente Decreto, che stabilisce la possibilità di un controllo anche a campione, la normativa vigente prevede che il controllo, sul possesso di valida certificazione, venga effettuato, all’ingresso del luogo di lavoro, nei confronti di tutti i lavoratori over 50; qualora al controllo i lavoratori comunichino di essere sprovvisti della certificazione verde o ne risultino semplicemente privi al momento dell’accesso, “al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro” saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino alla presentazione del green pass rafforzato e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
Per lo stesso periodo, non saranno riconosciuti ai lavoratori né la retribuzione, né altro compenso o emolumento. Nell’ipotesi di assenza ingiustificata, il datore di lavoro che occupa meno di 15 dipendenti sarà legittimato a sospendere il dipendente dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata e per tutta la durata del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
La normativa prevede l’esclusione dell’obbligo vaccinale dei lavoratori che si trovino in particolari condizioni di salute incompatibili con la vaccinazione comprovati dal possesso di idonea certificazione medica attestante tale esenzione.
Sanzioni
Per quanto concerne le sanzioni, si conferma che in caso di violazione degli obblighi vaccinali, sia il lavoratore che il datore di lavoro (o suo delegato al controllo) sono soggetti ad una sanzione amministrativa pari ad una somma compresa tra 600,00 e 1.500,00 euro e ad una somma compresa tra 400,00 e 1.000,00 euro a seconda dell’infrazione commessa, restando in ogni caso ferme le conseguenze disciplinari per i dipendenti, riscontrabili unicamente qualora il lavoratore acceda al luogo di lavoro in assenza del certificato verde rafforzato.
La sanzione di 100 euro, comminata nel caso di violazione degli obblighi vaccinali, sarà disposta, invece, dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate che, a conclusione della fase istruttoria, notificherà un avviso di addebito immediatamente esecutivo.
I sanzionati avranno il termine perentorio di 10 giorni per contestare la comunicazione inviata dall’Ade trasmettendo alle Asl, e dandone comunicazione all’Ade, una certificazione attestante l’insussistenza dell’obbligo vaccinale, ovvero, motivando le presunte ragioni che ne potrebbero giustificare il differimento.
Le Asl avranno anch’esse 10 giorni (termine anche questo perentorio) per verificare la concretezza delle certificazioni prodotte ed eventualmente comunicare all’agente della riscossione la ragionevolezza delle stesse. L’avviso di addebito verrà notificato con le stesse modalità della cartella di pagamento, ovvero, con raccomandata o tramite Pec.
Aumento del tetto contante a 2.000 euro per il 2022. Proroga al 30 giugno del regime semplificato autorizzativo per l’occupazione di suolo pubblico.
Aumento del tetto contante a 2.000 euro per il 2022. Proroga al 30 giugno del regime semplificato autorizzativo per l’occupazione di suolo pubblico.
Aumento del tetto contante a 2.000 euro per il 2022. Proroga al 30 giugno del regime semplificato autorizzativo per l’occupazione di suolo pubblico.
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Aumento del tetto contante a 2.000 euro per il 2022. Proroga al 30 giugno del regime semplificato autorizzativo per l’occupazione di suolo pubblico.