Il superbonus è stato modificato da parte della Legge di bilancio 2023.
E’ stato previsto che gli interventi effettuati:
– dai condomini;
– dalle persone fisiche che detengono immobili fino a 4 unità; dalle persone fisiche;
– ONLUS, ODV,
sono agevolati fino al 31 dicembre 2025.
NOTIZIA
L’agevolazione è stata estesa fino al 31.12.2025 ma con cambiamento delle percentuali di agevolazione e definendo i casi in cui potrà ancora essere goduto il 110%.
COME CAMBIANO LE PERCENTUALI?
L’agevolazione si ridimensiona con il trascorrere del tempo, infatti, le spese:
– sostenute entro il 31 dicembre 2022 sono agevolate nella misura del 110%;
– che verranno sostenute entro il 31 dicembre 2023 saranno agevolate nella misura del 90%;
– che verranno sostenute entro il 31 dicembre 2024 saranno agevolate nella misura del 70%;
– che verranno sostenute entro il 31 dicembre 2025 saranno agevolate nella misura del 65%.
QUANDO VALE ANCORA LA PERCENTUALE DEL 110%?
La Legge di bilancio 2023 ha previsto che, limitatamente alle spese che verranno sostenute nel 2023, continuerà ad essere applicabile l’aliquota del 110% in relazione:
– agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
– agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data del 19 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la CILA;
– agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA;
– agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Il legislatore, pur prevedendo delle condizionalità particolarmente stringenti, ha concesso ai contribuenti la possibilità di estendere il massimo beneficio in relazione ad alcuni interventi limitatamente al periodo d’imposta 2023.
È stato previsto che le ONLUS, ODV e APS possono fruire dell’agevolazione in relazione all’installazione di pannelli fotovoltaici (interventi trainati) ubicati in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili sui quali sono realizzati gli interventi trainanti, a condizione che tali immobili siano situati all’interno di centri storici soggetti a vincoli.
Ne parleremo nel Webinar del 31 Gennaio 2023 ore 11.30. Per iscriversi cliccare QUI
Accesso più semplice fino al 31 dicembre alla sospensione. Grazie alla riattivazione della disciplina derogatoria ad opera del decreto Sostegni bis...
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