NOTIZIA
In deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, si potranno definire anche le violazioni tributarie diverse da avvisi bonari e irregolarità formali e relative alle dichiarazioni riguardanti i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e pregressi. Si tratta del ravvedimento speciale previsto dalla legge di Bilancio 2023. La regolarizzazione potrà avvenire dilazionando gli importi in massimo 8 rate trimestrali, a cui si aggiungeranno gli interessi legali e le sanzioni pari a 1/18 del minimo edittale.
Attenzione: entro il 31 marzo 2023 si dovrà versare la prima rata e dovranno essere rimosse le irregolarità od omissioni, altrimenti non sarà possibile beneficiare di tale ravvedimento.
RAVVEDIMENTO SPECIALE: COME REGOLARIZZARE?
Il contribuente potrà regolarizzare tali violazioni mediante il pagamento di:
– imposta;
– interessi al tasso legale;
– 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili.
Il versamento delle somme potrà essere effettuato in un’unica soluzione oppure dilazionato in 8 rate trimestrali, di pari importo, di cui la prima in scadenza al 31 marzo 2023. Le rate successive alla prima, a cui saranno aggiunti gli interessi al tasso legale, seguiranno il seguente scadenzario:
– 30 giugno;
– 30 settembre;
– 20 dicembre;
– 31 marzo
Attenzione
La regolarizzazione è consentita purché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione o di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni previste dall’art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973.
COME SI PERFEZIONA IL RAVVEDIMENTO SPECIALE
Per sanare le violazioni tributarie, il contribuente non solo dovrà pagare il dovuto ma necessariamente dovrà rimuovere le irregolarità od omissioni. Nel dettaglio è previsto che la sanatoria si conclude previo rispetto dei due punti:
– pagamento integrale del dovuto o della prima rata entro il 31 marzo 2023;
– rimozione delle irregolarità o omissioni.
Il mancato pagamento, totale o parziale, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo:
– degli importi ancora dovuti,
– della sanzione intera, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta,
– degli interessi nella misura prevista dall’art. 20, D.P.R. n. 602/1973, con decorrenza dalla datadel 31 marzo 2023.
In tali ipotesi la cartella di pagamento dovrà essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.
NOTA BENE
Saranno ritenuti validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023, e non si darà luogo a rimborso.
Infine, interverrà un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che andrà a definire le modalità di attuazione.
Il ravvedimento speciale deroga al ravvedimento operoso?
La legge di Bilancio 2023, per le annualità sino al 31 dicembre 2021, deroga all’istituto del ravvedimento operoso “ordinario”
Ne parleremo nel Webinar del 31 Gennaio 2023 ore 11.30. Per iscriversi cliccare QUI
Accesso più semplice fino al 31 dicembre alla sospensione. Grazie alla riattivazione della disciplina derogatoria ad opera del decreto Sostegni bis...
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