Legge di Bilancio 2023: Regolarizzazione dei versamenti fiscali pregressi

Legge di Bilancio 2023: Regolarizzazione dei versamenti fiscali pregressi
← Torna a Agevolazioni - Pubblicato il 17/01/2023
ANTEPRIMA NOTIZIA
Con la Legge di Bilancio 2023 è data la possibilità di regolarizzare l’omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e, in particolare:
– delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione;
– degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.
La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di 20 rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi.
Nel caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, il competente ufficio procede all’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione prevista per ritardati ovvero omessi versamenti, pari al 30% delle somme dovute.

 

NOTIZIA
Il contribuente che ha omesso di versare, totalmente o parzialmente, le rate o gli importi relativi ad accertamenti con adesione, acquiescenza, reclami, mediazione o conciliazioni giudiziali potrà regolarizzare tali posizioni.

 

COSA E A QUALI CONDIZIONI SI PUÒ REGOLARIZZARE?
Le condizioni per beneficiare della regolarizzazione sono le seguenti:
i) gli importi devono essere scaduti alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio e cioè al 01.01.2023;
ii) non deve essere stata notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione.

 

DI COSA PARLIAMO?
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
In breve, l’accertamento con adesione, è un istituto deflattivo del contenzioso che permette al contribuente di definire le imposte dovute mediante un accordo con l’Amministrazione finanziaria.
L’accordo potrà essere raggiunto sia prima dell’emissione di un avviso di accertamento sia dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario.
ACQUIESCENZA AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
Si consente al contribuente, previa rinuncia alla presentazione del ricorso, di ottenere una riduzione delle sanzioni. Effetto dell’acquiescenza è la riduzione ad 1/3 delle sanzioni irrogate, a condizione che il contribuente rinunci:
– a impugnare l’avviso di accertamento;
– a presentare istanza di accertamento con adesione,
– e paghi, entro il termine di proposizione del ricorso (ordinariamente previsto in 60 giorni dalla notifica dell’atto), le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.
MEDIAZIONE TRIBUTARIA
Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, il ricorso produce gli effetti del reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa.
Il valore della controversia si determina con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo contestato dal contribuente con l’impugnazione, al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio. In caso di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, in tal caso il valore della controversia sarà dato dalla somma di queste.
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
La conciliazione giudiziale è il mezzo attraverso cui si potrà chiudere un contenzioso fiscale e potrà essere applicato a tutte le controversie tributarie (in primo o in secondo grado) anche se instaurate a seguito di rigetto dell’istanza di reclamo ovvero di mancata conclusione dell’accordo di mediazione.

 

COME REGOLARIZZARE?
La regolarizzazione degli omessi o carenti versamenti si perfeziona con il versamento:
– integrale di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023;
– in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata il 31 marzo2023.
Il contribuente potrà quindi scegliere se versare tutto in un’unica soluzione oppure se aderire al beneficio della rateazione trimestrale, chiedendo un massimo di 20 rate per saldare il debito. In tale ultimo caso, il piano rateale seguirà queste scadenze:
– 30 giugno;
– 30 settembre;
– 20 dicembre;
– 31 marzo di ciascun anno.
Sulle rate successive alla prima saranno dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione.

 

ALTRIMENTI CHE SUCCEDE?
In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, oltre a non prodursi lo sconto (relativo al versamento integrale della sola imposta) sul quantum dovuto, l’Ufficio competente procederà all’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione prevista per ritardati ovvero omessi versamenti, pari al 30%, da applicarsi sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
In tali casi la cartella dovrà essere notificata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l’omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.

 

 

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