Così come ai lavoratori dipendenti, anche ai lavoratori autonomi è riconosciuta una somma a titolo di indennità una tantum da 200 Euro ed in alcuni casi da 350 Euro
NOTIZIA
Il Decreto Aiuti ha istituito un Fondo per l’indennità una tantum per l’anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale (es. Casse Previdenziali Professionali) che non abbiano fruito dell’indennità ad altro titolo (ad es., come lavoratori dipendenti o pensionati), e che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivo non superiore a 35.000 Euro.
L’indennità è corrisposta a domanda. Le domande per l’ottenimento della stessa devono essere presentate dai beneficiari all’INPS ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti.
L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed è corrisposta a ciascun avente diritto, una sola volta.
Nel caso in cui il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e ad uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza l’istanza deve essere presentata esclusivamente all’INPS.
L’istanza deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata sotto la propria responsabilità:
a. di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
b. di non essere percettore delle prestazioni di cui agli artt. 31 e 32 del D. L. 17.05.2022, n. 50 (cioè indennità una tantum dei dipendenti e pensionati) ;
c. di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;
d. di essere iscritto, alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 50/2022 , ad una delle gestioni previdenziali dell’INPS o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza (cioè il 18 maggio 2022);
e. nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.
L’INPS e gli enti di previdenza obbligatoria procedono, per gli iscritti, all’erogazione dell’indennità in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio.
Il Decreto Legge Aiuti ter, prevede che l’indennità una tantum in disamina è incrementata di 150 euro per i lavoratori autonomi e professionisti che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
Ne discende che, in presenza del predetto requisito reddituale, l’indennità una tantum di cui al citato Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è riconosciuta ai lavoratori interessati nella misura di 350 euro anziché nella misura di 200 euro.
OPERATIVITA’
Le domande devono essere presentate entro il 30.11.2022
Per la presentazione “semplificata” è necessario disporre dello SPID funzionante.
Considerando
è opportuno segnalare che è evidentemente anti-economico affidare ad uno Studio Professionale il compito di presentare tale Domanda.
Si invita pertanto la Clientela interessata all’indennità a presentare autonomamente le domande all’indirizzo Domanda Indennità una Tantum Inps
Per coloro che, nonostante tutto, preferiscano rivolgersi allo Studio
Accesso più semplice fino al 31 dicembre alla sospensione. Grazie alla riattivazione della disciplina derogatoria ad opera del decreto Sostegni bis...
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