NOTIZIA
L’Agenzia delle Entrate ha illustrato il regime IVA applicabile alla cessione di immobili strumentali iscritti nella categoria catastale F/4.
Nella categoria catastale F4 sono classificate le porzioni di un fabbricato già ultimato “non ancora definite funzionalmente o strutturalmente”. Si tratta, dunque, non di fabbricati “da completare”, bensì di fabbricati dei quali non è ancora definita la consistenza (vale a dire l’esatta estensione) e la destinazione d’uso.
In merito agli aspetti IVA, il regime di esenzione di cui all’art. 10, n. 8-bis) e n. 8-ter), della Legge Iva, non trova applicazione. La cessione immobiliare in esame non può fruire dell’aliquota agevolata di cui al n. 127-undecies) in base al quale sono soggette a IVA con l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% le cessioni di case di abitazione non di lusso, ancorché non ultimate, purché permanga l’originaria destinazione. Nel caso in questione non si riscontrano i presupposti richiesti dalla disposizione per l’applicazione dell’aliquota agevolata.
Infatti, al momento della cessione gli immobili sono iscritti nella categoria catastale F4, che rappresenta solo una classificazione catastale transitoria/provvisoria in vista dell’iscrizione degli stessi nella categoria catastale definitiva, attestante l’effettiva destinazione d’uso degli immobili.
Come chiarito con la risoluzione, la categoria catastale F risponde esclusivamente all’esigenza transitoria di indicare che l’immobile si trova in una fase di trasformazione edilizia e non è idonea a ritenere già intervenuto un cambio di destinazione d’uso.
Conseguentemente, l’immobile mantiene la natura che aveva prima di tale classificazione catastale provvisoria, vale a dire, nel caso di specie, natura strumentale.
È applicabile l’aliquota IVA ordinaria del 22%.
In considerazione del trattamento IVA, quindi, per i trasferimenti immobiliari in esame si applica, in virtù del principio di alternatività IVA/registro, l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro. Le imposte ipotecaria e catastale, vista la natura dei beni trasferiti, sono dovute rispettivamente nella misura del 3 e dell’1 per cento
Aumento del tetto contante a 2.000 euro per il 2022. Proroga al 30 giugno del regime semplificato autorizzativo per l’occupazione di suolo pubblico.
Aumento del tetto contante a 2.000 euro per il 2022. Proroga al 30 giugno del regime semplificato autorizzativo per l’occupazione di suolo pubblico.
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