NOTIZIA
È online dal 1° aprile 2022 il portale di ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) dedicato alle detrazioni fiscali ecobonus e bonus casa del 50%.
Il nuovo sito deve essere utilizzato per gli interventi i cui lavori saranno completati nell’anno 2022.
Mentre negli anni precedenti erano previsti due siti, uno per le pratiche ecobonus e uno per le pratiche bonus casa, quest’anno il portale è unico.
L’accesso è consentito con Spid e Cie. Una volta entrati si sceglierà la procedura per il bonus di proprio interesse.
SEZIONE ECOBONUS
La sezione Ecobonus va utilizzata per trasmettere i dati:
– degli interventi di riqualificazioni energetica del patrimonio edilizio esistente che beneficiano dell’ecobonus “ordinario” del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%;
– degli interventi di bonus facciate quando comportano la riduzione della trasmittanza termica dell’involucro opaco (bonus facciate “eco”). La detrazione è pari al 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e al 60% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022.
Si ricorda che per il bonus facciate, l’invio della scheda descrittiva è richiesto esclusivamente per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino il rifacimento dell’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale dell’edificio.
Il calcolo della percentuale del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio deve essere effettuato sul totale della superficie complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l’esterno, vani freddi o terreno. Nel caso in cui parti della facciata siano rivestite in piastrelle o altri materiali, che non rendono possibili interventi influenti dal punto di vista termico, se non mutando completamente l’aspetto dell’edificio, la verifica sul superamento del limite del 10% deve essere fatta eseguendo il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall’intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente
SEZIONE BONUS CASA
La sezione Bonus Casa va invece utilizzata per trasmettere i dati degli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono della detrazione Irpef del 50% per le ristrutturazioni edilizie (bonus casa). In particolare, la comunicazione deve essere effettuata in relazione ai seguenti interventi:
– riduzione delle dispersioni termiche di pareti verticali, coperture e pavimenti;
– sostituzione di infissi;
– installazione di collettori solari, sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione, generatori di calore ad aria a condensazione, pompe di calore per climatizzazione degli ambienti, sistemi ibridi, microcogeneratori, sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore, installazione di generatori di calore a biomassa, installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati, sistemi di termoregolazione e building automazione, impianti fotovoltaici.
Detta sezione deve essere utilizzata anche per l’invio della comunicazione relativa alle spese sostenute 2022 per l’acquisto di elettrodomestici che beneficiano del bonus mobili.
Attenzione
Si ricorda che, per gli acquisti effettuati nel 2022 il bonus mobili spetta:
– per l’acquisto di elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, come rilevabile dall’etichetta energetica. L’acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l’obbligo;
– solo a chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2021 (e beneficia del bonus casa 50%). Per usufruire dell’agevolazione è necessario che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all’Asl (indicante la data di inizio dei lavori), se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011).
QUANDO INVIARE I DATI
La pratica dovrà essere trasmessa entro 90 giorni dalla data di fine lavori o del collaudo.
Per “data di fine lavori” si può considerare la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori, la data di collaudo anche parziale o la data della dichiarazione di conformità, quando prevista.
Per le comunicazioni relative al bonus mobili, si può considerare la data del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso.
Per gli interventi che completati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, il termine di 90 giorni decorre dal 1° aprile 2022, corrispondente alla data di messa online del portale. Per tali interventi, pertanto, la trasmissione dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2022.
Attenzione
Per l’ecobonus e il bonus facciate “eco”, la mancata trasmissione della scheda descrittiva comporta la decadenza dalla detrazione fiscale.
L’omesso invio può essere sanato ricorrendo alla remissione in bonis, che si perfeziona con il pagamento della sanzione di 258 euro e con l’invio della comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi che scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento stesso.
Tale istituto è attivabile a condizione però che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore abbia avuto formale conoscenza.
Per gli interventi di risparmio energetico agevolati con il bonus casa del 50%, invece, non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda all’adempimento. Diversamente dall’ecobonus e dal bonus facciate “eco”, la mancata effettuazione della comunicazione consente la fruizione della detrazione fiscale.
Aumento del tetto contante a 2.000 euro per il 2022. Proroga al 30 giugno del regime semplificato autorizzativo per l’occupazione di suolo pubblico.
Aumento del tetto contante a 2.000 euro per il 2022. Proroga al 30 giugno del regime semplificato autorizzativo per l’occupazione di suolo pubblico.
Aumento del tetto contante a 2.000 euro per il 2022. Proroga al 30 giugno del regime semplificato autorizzativo per l’occupazione di suolo pubblico.
Aumento del tetto contante a 2.000 euro per il 2022. Proroga al 30 giugno del regime semplificato autorizzativo per l’occupazione di suolo pubblico.
Aumento del tetto contante a 2.000 euro per il 2022. Proroga al 30 giugno del regime semplificato autorizzativo per l’occupazione di suolo pubblico.