Termine dello stato di emergenza e Green Pass

Termine dello stato di emergenza e Green Pass
← Torna a News - Pubblicato il 04/04/2022
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Concluso lo stato di emergenza. Dal 1° aprile il green pass base è divenuto la certificazione sufficiente per i lavoratori pubblici e privati per poter accedere al luogo di lavoro. I lavoratori privati sprovvisti di certificazione verde potranno essere sostituiti sino al 30 aprile 2022. Per i cittadini over 50, resta l’obbligo del vaccino fino al 15 giugno, ma con restrizioni più leggere. Questi lavoratori, sia del settore pubblico che privato, possono recarsi al lavoro, già da venerdì, con il solo green pass base. L’obbligo vaccinale resterà immutato, invece, fino al 31 dicembre, per tutti i lavoratori del comparto sanitario e delle RSA. Ci sono inoltre novità per smart working, quarantene e attività economiche.

 

NOTIZIA

Facciamo il punto della situazione a qualche giorno dall’uscita dallo “stato di emergenza”.

Il percorso verso la normalità è iniziato il 1° aprile e proseguirà il 1° maggio quando il green pass verrà progressivamente abbandonato.

Vediamo le varie circostanze.

OBBLIGHI VACCINALI RIDOTTI: LE SANZIONI

La legge prevede una graduale abbandono dagli obblighi vaccinali previsti per alcune categorie di lavoratori e per i cittadini over 50. Per gli ultracinquantenni, resta l’obbligo del vaccino fino al 15 giugno, ma con restrizioni più leggere. I lavoratori appartenenti a questa fascia di età sia del settore pubblico che del privato potranno comunque recarsi al lavoro, già dallo scorso venerdì, con il solo green pass base, ovvero, anche solo sottoponendosi a tampone di verifica ogni 48 ore.

Altrimenti anche per loro scatterà la multa una tantum da 100 euro ma non, invece, la sospensione dal lavoro e dallo stipendio, a patto che per entrare in ufficio si siano sottoposti ad un tampone di verifica e siano risultati negativi.

L’obbligo vaccinale persisterà immutato, invece, fino al 31 dicembre 2022 per tutti i lavoratori del comparto sanitario e delle RSA, e fino al 15 giugno, come requisito sostanziale, per il personale scolastico e universitario, del comparto difesa e sicurezza, della polizia penitenziaria.

Il provvedimento definitivo introduce inoltre una novità: gli insegnanti non vaccinati non potranno essere sospesi dal servizio, sono obbligati a rientrare a lavoro, ma dovranno essere adibiti ad attività di supporto alla scuola che non prevede il contatto (complicato da immaginare) con gli allievi. I sanitari senza vaccino, invece, sono gli unici che fino alla fine dell’anno rischiano la sospensione dal lavoro e dallo stipendio.

GREEN PASS BASE E RAFFORZATO

Il green base sarà certificazione sufficiente per i lavoratori pubblici e privati per poter accedere al luogo di lavoro. I lavoratori privati sprovvisti di certificazione verde potranno essere sostituiti sino al 30 aprile 2022.

La certificazione verde non sarà, invece, più necessaria per utilizzare i mezzi pubblici, per consumare pasti nel dehors di un bar o di un ristorante o, se ci si trova all’aperto, per assistere ad uno spettacolo, svolgere attività sportiva, per usufruire dei servizi di parrucchieri o estetisti e per accedere a istituti bancari o alle poste. Permane l’obbligo di indossare le mascherine FFP2 sia sul trasporto pubblico locale che per assistere a spettacoli al chiuso e per il trasporto con mezzi di lunga percorrenza ove vige, tra l’altro, l’obbligo di esibizione del green pass base fino al 30 aprile.

Rimane, invece, fino al 1° maggio l’obbligo di certificazione rafforzata per accedere agli impianti sportivi, teatri, cinema e per partecipare a feste o matrimoni al chiuso nonchè per le visite nelle strutture sanitarie.

CONTATTI STRETTI CON UN POSITIVO: LE NUOVE REGOLE PER L’ISOLAMENTO

Fino a fine anno, il legislatore potrà adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali e introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l’estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti. Resta, quindi, l’isolamento solo per chi ha contratto l’infezione; chi è positivo non può spostarsi dalla propria abitazione fino all’accertamento della guarigione.

L’isolamento potrà concludersi all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso centri privati abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell’isolamento.

La norma afferma che dal 1° aprile ai contatti stretti dei positivi si applica il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2”, qualora compaiano i sintomi e comunque “al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto”.

PROROGA DELLO STATO DI SMART WORKING

Il lavoro agile (detto anche “Smart Working”) torna a essere consensuale da luglio, ovvero basato su un accordo condiviso, in maniera spontanea, tra azienda e lavoratore; le regole speciali previste per la pandemia sono state però state prorogate fino al 30 giugno.

Per altri tre mesi, dunque, a decorrere della conclusione dello stato di emergenza, i datori di lavoro privati potranno applicare la modalità di lavoro agile ai propri dipendenti con contratti di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla legge.

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