NOTIZIA
Chi?
Possono beneficiare della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili, ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.
Inoltre, possono goderne:
– i locatari e i comodatari;
– i soci di cooperative divise e indivise;
– gli imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
– il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture;
– il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
– il componente dell’unione civile ai sensi della legge n. 76/2016;
– il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.
Il bonus spetta anche:
– al futuro acquirente se: è stato immesso nel possesso dell’immobile; esegue gli interventi a proprio carico; è stato registrato il compromesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si fa valere la detrazione;
– chi esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le spese sostenute per l’acquisto dei materiali utilizzati, che può avvenire anche precedentemente all’inizio dei lavori.
Cosa?
L’agevolazione fiscale è ammessa sugli immobili ad uso residenziale (situati nel territorio dello Stato) e sulle relative pertinenze, per:
– interventi di manutenzione ordinaria (solo per le parti comuni di edifici residenziali);
– interventi manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (sia per le singole unità immobiliari che per le parti comuni di edifici residenziali);
– interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
– l’acquisto o la realizzazione di posti auto pertinenziali;
– lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi per oggetto ascensori e montacarichi;
– lavori finalizzati alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi;
– lavori finalizzati ad impedire il compimento di atti illeciti da parte di terzi (come, ad esempio, il furto, l’aggressione, il sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti il superamento di limiti fisici posti a tutela di diritti giuridicamente protetti);
– lavori finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico;
– interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia;
– interventi per l’adozione di misure antisismiche;
– interventi di bonifica dell’amianto;
– lavori finalizzati ad evitare infortuni domestici;
– lavori finalizzati alla messa a norma degli edifici;
– interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
È possibile fruire del bonus anche nel caso di acquisto di unità immobiliari ubicate in fabbricati sui quali sono stati effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, a condizione che gli interventi di ristrutturazione hanno riguardato interi fabbricati e sono stati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che, entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori, vendono o assegnano l’immobile.
Come?
Come previsto dalla legge di Bilancio 2022, la percentuale di detrazione spettante per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 è pari al 50%, nel limite massimo annuale di spesa (riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente) di 96.000 euro. Qualora gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese ammesse in detrazione occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi. Si ha, quindi, diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione nell’anno di sostenimento non ha superato il limite complessivo.
Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa devono essere considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
Nel caso di acquisto di immobili a uso abitativo facenti parte di edifici interamente ristrutturati, la detrazione è calcolata su un ammontare forfettario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile (comprensivo dell’IVA), risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione, ed è riconosciuta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà dell’immobile.
Quando?
L’agevolazione può essere fruita forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione. L’importo eccedente non può essere richiesto a rimborso né conteggiato in diminuzione dell’imposta dovuta per l’anno successivo.
Il contribuente che, pur avendone diritto, non ha usufruito dell’agevolazione in uno o più anni (ad esempio, per incapienza o perché esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi), nei successivi periodi d’imposta può comunque beneficiare della detrazione, indicando in dichiarazione il numero della rata corrispondente.
In alternativa della fruizione diretta, per le spese sostenute dal 2020 al 2024, è possibile optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito, esclusivamente:
– per gli interventi di ristrutturazione edilizia che danno diritto alla detrazione Irpef del 50%: manutenzione ordinaria (solo su parti comuni); manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia;
– per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici.
– nel caso di acquisto di fabbricati a uso abitativo ristrutturati.
Calcoliamo il risparmio
CASO 1: IMPORTO LAVORI < DI 96.000 EURO
Risparmio %
Si supponga che nel 2022 il Signor Rossi effettui lavori di manutenzione straordinaria sulla propria unità abitativa per un importo lavori di 73.000 euro.
Poiché la spesa sostenuta non supera il limite massimo annuo di spesa per immobile ammesso a detrazione (96.000 euro), la detrazione va calcolata sulla spesa sostenuta (73.000 euro). La detrazione fiscale complessivamente spettante ammonta quindi a 36.500 euro (73.000×50%).
Risparmio %
CASO 2: IMPORTO LAVORI > DI 96.000 EURO
Si supponga che nel 2022 il Signor Bianchi effettui una ristrutturazione sulla propria unità abitativa per un importo lavori di 145.000 euro.
Poiché la spesa sostenuta (145.000 euro) supera il limite massimo annuo di spesa per immobile ammesso a detrazione (96.000 euro), la detrazione deve essere calcolata comunque su 96.000 euro. La detrazione fiscale complessivamente spettante ammonta quindi a 48.000 euro (96.000×50%).
Risparmio %
CASO 3: ACQUISTO IMMOBILE CON SPESA DETRAIBILE < DI 96.000 EURO
Si supponga che nel 2022 il Signor Verdi acquisti un immobile al prezzo di 230.000 euro.
La detrazione va calcolata sul 25% del prezzo di vendita dell’abitazione. La spesa detraibile è quindi pari a 57.500 euro (230.000×25%).
Poiché la spesa detraibile non supera il limite massimo annuo di spesa annuo previsto (96.000 euro), la detrazione fiscale complessivamente spettante ammonta quindi a 28.750 euro (57.500×50%) euro.
Risparmio %
CASO 4: ACQUISTO IMMOBILE CON SPESA DETRAIBILE > DI 96.000 EURO
Si supponga che nel 2022 il Signor Branbilla acquisti un immobile al prezzo di 422.000 euro.
La detrazione va calcolata sul 25% del prezzo di vendita dell’abitazione. La spesa detraibile è quindi pari a 105.500 euro (422.000×25%).
Poiché la spesa detraibile supera il limite massimo annuo di spesa annuo previsto (96.000 euro), la detrazione deve essere calcolata comunque su 96.000 euro. La detrazione fiscale complessivamente spettante ammonta quindi a 48.000 euro (96.000×50%).
Precisiamo che nel caso di incapienza fiscale si perde parte delle detrazioni con conseguente riduzione del risparmio effettivo.
In caso di incapienza fiscale, quindi, può essere conveniente ripartire la spesa con altre persone, oppure, nei casi ammessi, optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito
Accesso più semplice fino al 31 dicembre alla sospensione. Grazie alla riattivazione della disciplina derogatoria ad opera del decreto Sostegni bis...
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