NOTIZIA
Entro il 16 marzo 2022 i sostituti d’imposta dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati delle certificazioni rilasciate e consegnare, entro la stessa data, la Certificazione Unica (CU) ai soggetti che nel 2021 hanno percepito redditi e compensi assoggettabili a ritenuta fiscale.
Rimane fermo il maggior termine del 31 ottobre 2022 per le certificazioni contenenti solo redditi esenti o non dichiarabili con il modello 730, quali per esempio i compensi corrisposti a professionisti titolari di partita IVA.
Regime sanzionatorio
Per ogni CU omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro con un massimo di 50.000 euro. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della Certificazione corretta è effettuata entro i cinque giorni successivi alla stabilita scadenza del 16 marzo 2021.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’omesso, tardivo, incompleto o infedele rilascio al soggetto sostituito della certificazione è pertanto punibile con la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.
E’ però consolidato l’orientamento secondo cui, se la certificazione è rilasciata dopo il temine stabilito ma ciò non pregiudica gli obblighi dichiarativi del sostituito e non ostacola l’attività di controllo, la violazione può essere considerata “meramente formale”.
Aumento del tetto contante a 2.000 euro per il 2022. Proroga al 30 giugno del regime semplificato autorizzativo per l’occupazione di suolo pubblico.
Aumento del tetto contante a 2.000 euro per il 2022. Proroga al 30 giugno del regime semplificato autorizzativo per l’occupazione di suolo pubblico.
Aumento del tetto contante a 2.000 euro per il 2022. Proroga al 30 giugno del regime semplificato autorizzativo per l’occupazione di suolo pubblico.
Aumento del tetto contante a 2.000 euro per il 2022. Proroga al 30 giugno del regime semplificato autorizzativo per l’occupazione di suolo pubblico.
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