Entro il 16 Marzo trasmissione Certificazione Unica 2022

Entro il 16 Marzo trasmissione Certificazione Unica 2022
← Torna a News - Pubblicato il 24/01/2022
ANTEPRIMA NOTIZIA
Scadenza fissata al 16 marzo 2022 per l’inoltro della Certificazione Unica. In particolare, entro tale data, i sostituti d’imposta devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati delle certificazioni rilasciate e consegnare la CU ai soggetti che nel 2021 hanno percepito redditi e compensi assoggettabili a ritenuta fiscale. Le certificazioni per i redditi da lavoro autonomo possono essere inviate, invece, entro il 31 ottobre. Ma attenzione alla sanzione, che per ogni CU omessa, tardiva o errata parte da 100 euro con un massimo di 50.000 euro. Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica invece se la trasmissione della certificazione corretta è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 16 marzo.

NOTIZIA
Entro il 16 marzo 2022 i sostituti d’imposta dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati delle certificazioni rilasciate e consegnare, entro la stessa data, la Certificazione Unica (CU) ai soggetti che nel 2021 hanno percepito redditi e compensi assoggettabili a ritenuta fiscale.
Rimane fermo il maggior termine del 31 ottobre 2022 per le certificazioni contenenti solo redditi esenti o non dichiarabili con il modello 730, quali per esempio i compensi corrisposti a professionisti titolari di partita IVA.
Regime sanzionatorio
Per ogni CU omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro con un massimo di 50.000 euro. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della Certificazione corretta è effettuata entro i cinque giorni successivi alla stabilita scadenza del 16 marzo 2021.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’omesso, tardivo, incompleto o infedele rilascio al soggetto sostituito della certificazione è pertanto punibile con la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.
E’ però consolidato l’orientamento secondo cui, se la certificazione è rilasciata dopo il temine stabilito ma ciò non pregiudica gli obblighi dichiarativi del sostituito e non ostacola l’attività di controllo, la violazione può essere considerata “meramente formale”.

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