NOTIZIA
Disciplina straordinaria estesa fino al 30 giugno 2022
A partire dal 12 gennaio 2022 Mediocredito rilascia nuovamente garanzie in favore delle richieste presentate.
Garanzie
A seguito della proroga della disciplina straordinaria fino al 30 giugno 2022:
– imprese e professionisti possono essere garantiti per un massimo di 5 milioni di euro;
– l’approvazione delle domande avviene senza valutazione del merito di credito. Il Fondo approva le domande presentate da banche, confidi e altri intermediari finanziari dopo aver verificato soltanto che il soggetto richiedente sia tra quelli ammissibili e che non superi i limiti di aiuto previsti. Per le operazioni fino a 30.000 euro è prevista l’approvazione automatica da parte del Fondo: i soggetti richiedenti potranno pertanto erogare i finanziamenti anche prima della delibera della garanzia;
– possono accedere al Fondo di garanzia PMI le imprese che presentano esposizioni classificate dalla banca come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché la classificazione sia successiva al 31 gennaio 2020 ovvero ci siano alcune condizioni per il “rientro in bonis”;
– sono ammesse alla garanzia operazioni di rinegoziazione dei debiti in essere, con almeno il 25% di credito aggiuntivo e riduzione del tasso di interesse.
Novità per i piccoli prestiti fino a 30.000 euro
Ma, come sopra accennato, la legge di Bilancio 2022, nel prorogare la disciplina straordinaria fino al 30 giugno 2022, ne ha ritoccato alcuni aspetti.
Una prima novità riguarda le operazioni fino a 30.000 euro, con l’abbassamento della copertura della garanzia all’80% a partire dal 1° gennaio 2022 (fino al 31 dicembre 2021, la copertura era pari al 90%).
Restano confermate tutte le altre caratteristiche della misura.
In particolare, possono richiedere l’accesso alla garanzia per tali operazioni:
– le piccole e medie imprese (PMI);
– le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni;
– le associazioni professionali;
– le società tra professionisti;
– le persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO;
– le società che svolgono una delle seguenti attività: attività di promotori e mediatori finanziari (codici ATECO 66.19.21 e 66.19.22) e “Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni” (codice ATECO: 66.21.00);
– gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19.
Per richiedere la garanzia, fermo restando l’importo massimo di 30.000 euro, il finanziamento non può essere superiore al 25% dei ricavi dell’impresa o al doppio delle spese per il personale (come risultanti da bilancio depositato, da dichiarazione fiscale o da altra idonea documentazione o anche autocertificati).
Il limite di 30.000 euro fa riferimento all’ammontare complessivo che può ottenere un singolo soggetto beneficiario finale; nel computo dei 30.000 euro devono essere considerati anche tutti gli altri finanziamenti ottenuti ai sensi della lettera m), comma 1, articolo 13. Potranno quindi essere richiesti più finanziamenti, anche a più soggetti finanziatori, fino al limite massimo dei 30.000 euro, fermo restando il rispetto dei parametri del fatturato o della spesa salariale.
Possono essere garantiti finanziamenti di durata massima con durata massima di 15 anni, che prevedono che il rimborso della quota capitale non inizi prima di 24 mesi dall’erogazione.
Dal 1° luglio 2021, per tali operazioni, non è più previsto un tetto massimo del tasso di interesse.
Commissioni dal 1° aprile 2022
L’altra novità apportata dalla legge di Bilancio 2022 al regime speciale di intervento del Fondo PMI riguarda l’eliminazione della gratuità dalla garanzia.
La legge di Bilancio 2022, infatti, reintroduce, a decorrere dal 1°aprile 2022, l’obbligo di versamento delle previste commissioni per l’accesso al Fondo.
Tabella di sintesi garanzie
Tipologia operazione Garanzie dal 1° gennaio 2022
Operazioni fino a € 30mila (lett. m, art. 13 D.L. 23/2020) Copertura, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, ridotta dal 90 all’80%
Operazioni > di € 30mila (lett. c, art. 13 D.L. 23/2020) Copertura invariata: garanzia diretta pari all’80%
Operazioni > di € 30mila (lett. d, art. 13 D.L. 23/2020) Copertura invariata: percentuale di riassicurazione pari al 100% dell’importo garantito dal confidi o altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90% e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito
Operazioni > di € 30mila (lett. n, art. 13 D.L. 23/2020) Copertura invariata:
– la garanzia del Fondo è cumulabile con la garanzia concessa dal Confidi o da altri fondi di garanzia, a valere su risorse proprie e nella misura massima del 20% fino alla copertura del 100% del finanziamento
– è prevista la concessione della riassicurazione e della controgaranzia in misura pari all’80% sulle garanzie rilasciate dai Confidi in misura pari al 100% del finanziamento
Rinegoziazioni con almeno il 25% di credito aggiuntivo
(lett. e, art. 13 D.L. 23/2020) Copertura invariata: garanzia diretta pari all’80% e riassicurazione pari al 90% dell’importo garantito dal confidi o altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%
Accesso più semplice fino al 31 dicembre alla sospensione. Grazie alla riattivazione della disciplina derogatoria ad opera del decreto Sostegni bis...
Accesso più semplice fino al 31 dicembre alla sospensione. Grazie alla riattivazione della disciplina derogatoria ad opera del decreto Sostegni bis...
Accesso più semplice fino al 31 dicembre alla sospensione. Grazie alla riattivazione della disciplina derogatoria ad opera del decreto Sostegni bis...
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