Visto di conformità esteso per Superbonus e bonus edilizi

Visto di conformità esteso per Superbonus e bonus edilizi
← Torna a News - Pubblicato il 12/01/2022
ANTEPRIMA NOTIZIA
L’obbligo del visto di conformità per le spese relative a interventi rientranti nel superbonus è esteso anche al caso in cui il contribuente fruisca della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi, salva l’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale. L’Agenzia ha specificato che le spese sostenute per l’apposizione del visto di conformità sono detraibili anche se il contribuente fruisce del superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.

NOTIZIA
VISTO DI CONFORMITA’ PER IL SUPERBONUS
Nella versione previgente, si prevedeva l’obbligo di apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al superbonus solo nel caso in cui il contribuente intendeva avvalersi, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi, dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Con l’introduzione della nuova norma, l’obbligo del visto di conformità viene esteso anche al caso in cui, con riferimento alle spese per interventi rientranti nel superbonus, il contribuente fruisca della detrazione nella dichiarazione dei redditi, salva l’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
Quindi, l’obbligo è escluso nell’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate (modello 730 o modello Redditi), ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).
Il visto di conformità concerne solo i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
In questi casi, fermi restando gli obblighi di conservazione documentale previsti in capo ai soggetti che rilasciano il visto di conformità, il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità (da acquisire entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi), unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione.
Il contribuente deve richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione nei casi normativamente previsti.
La circolare specifica che sono detraibili le spese sostenute per l’apposizione di tale visto anche nel caso in cui il contribuente fruisca del superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.
L’obbligo di apposizione del visto di conformità, introdotto per la fruizione del superbonus direttamente nella dichiarazione dei redditi del contribuente, trova applicazione per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, cui si applica il criterio di cassa, con riferimento alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del decreto Controlli.
Ciò poiché, in applicazione del criterio di cassa, il presupposto agevolativo si realizza nel momento del sostenimento della spesa che dà diritto alla detrazione.
Non è richiesto il visto di conformità per le spese relative all’anno 2020 indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo anno 2020 (modello 730/2021 o modello Redditi 2021), anche se presentata dopo l’11 novembre 2021. Tale obbligo non sussiste neanche in caso di successiva presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d’imposta 2020. Di conseguenza anche per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, cui si applica il criterio di competenza, l’obbligo di apposizione del visto di conformità trova applicazione con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 12 novembre 2021, a prescindere dal periodo di imputazione della spesa.
ASSEVERAZIONE PER IL SUPERBONUS
Nella versione previgente, prevedeva, ai fini dell’attestazione della congruità delle spese sostenute, che l’asseverazione dovesse tenere conto, per gli interventi ammessi al superbonus , dei prezzari successivamente individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante «Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus».
Con la nuova modifica è previsto che, per stabilire la congruità delle spese che devono essere asseverate dal tecnico abilitato, occorre fare riferimento non solo ai prezzari individuati dal decreto ministeriale, ma anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, da un emanando decreto del Ministro della transizione ecologica.
Inoltre, nelle more dell’adozione dei decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
Pertanto, il contribuente che ha utilizzato direttamente in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2020 la prima rata di spese relativa ad interventi ammessi al superbonus e intende cedere le rate residue non fruite, nelle more dell’entrata in vigore del decreto del Ministro della transizione ecologica, ai fini della comunicazione della cessione, deve essere in possesso dell’asseverazione già acquisita per la fruizione diretta della detrazione per la prima rata, nonché del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al superbonus.
VISTO DI CONFORMITA’ E ASSEVERAZIONE PER ALTRI BONUS EDILIZI
Il decreto Controlli ha esteso l’obbligatorietà del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese ai bonus diversi dal superbonus, qualora il beneficiario opti, in luogo dell’utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, per le opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito.
Il visto di conformità non è necessario nel caso di fruizione diretta di questi bonus nella dichiarazione dei redditi. Resta fermo che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione nei casi normativamente previsti.
Diversamente, l’attestazione della congruità delle spese, laddove prevista nel caso di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica effettuati a partire dal 6 ottobre 2020, rimane necessaria anche per l’utilizzo diretto in dichiarazione della detrazione in quanto già contenuta nell’asseverazione che il tecnico abilitato è tenuto a rilasciare.
Il visto di conformità per l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito relativamente ai bonus diversi dal superbonus è rilasciato dai soggetti previsti ai fini del superbonus e, in caso di visto di conformità infedele, sono applicabili le sanzioni amministrative.
Posto che i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute, questa nuova attestazione deve certificare la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori descritti sui documenti di spesa ovvero nei capitolati.
Ne consegue che l’attestazione deve prevedere il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, in relazione ai singoli elementi che lo compongono ed al loro insieme.
Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari, nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica.
Inoltre, per i bonus diversi dal superbonus, l’attestazione, richiesta per optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori, considerato che la normativa che li disciplina, a differenza di quella prevista per il superbonus, non richiede tali adempimenti.
Tuttavia, considerata la ratio del decreto Controlli di prevenire comportamenti fraudolenti nell’utilizzo di tali Bonus e ritenuto che il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori, la nuova attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati.
L’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, previsto per i bonus diversi dal superbonus si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 12 novembre 2021.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che sia meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che, in relazione ad una fattura di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto anti-frodi, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate. In tali ipotesi non sussiste l’obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate e di attestazione della congruità della spesa.
Le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, relative ai bonus diversi dal superbonus, per le quali l’Agenzia delle Entrate abbia rilasciato regolare ricevuta di corretta ricezione della comunicazione, non sono soggette alla nuova disciplina, per cui non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese.
I crediti possono essere accettati ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese, anche dopo l’11 novembre 2021, fatta salva la procedura di controllo preventivo e sospensione, introdotto dal decreto Controlli.
L’obbligo del rilascio del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese, previsto dal decreto Controlli, si applica anche alle comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell’anno 2020, per gli interventi ammessi ai Bonus diversi dal superbonus, il cui accordo di cessione si sia perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021.
RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI PREVENTIVI
L’Agenzia delle Entrate, nel documento di prassi ha chiarito che entro 5 giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, anche successive alla prima, ha la facoltà di sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni dalla data di sospensione, gli effetti delle predette comunicazioni.
Deve trattarsi di comunicazioni che presentano profili di rischio utilizzabili dall’Agenzia delle Entrate ai fini del relativo controllo preventivo. Questi profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:
-alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
– ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
-ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni.
Si prevede che, se all’esito del controllo, tali rischi:
-risultano confermati, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione;
– non risultano confermati, ovvero se risulta decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione senza che i rischi risultino confermati, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
Ne consegue che il termine di utilizzo del credito è da ritenersi prorogato per un periodo pari a quello di sospensione degli effetti della comunicazione stessa (al massimo di 30 giorni), se all’esito dell’attività di controllo i rischi di frode non siano stati confermati.
Il comma 3 dell’art. 122-bis del decreto Rilancio prevede che, fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l’Amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazioni si considera non avvenuta.
Questa situazione non esonera quindi soggetti coinvolti nelle cessioni dal ricorso all’ordinaria diligenza richiesta per evitare la partecipazione a condotte fraudolente. Difatti, né la mancata selezione della specifica comunicazione tra quelle oggetto di sospensione, né la rimozione della sospensione inizialmente operata, ovvero il decorso dei 30 giorni senza conferma dei profili di rischio, precludono gli ordinari poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria e, pertanto, non costituiscono alcun riconoscimento circa la spettanza della specifica agevolazione.
Infatti, il presidio preventivo antifrode si fonda sull’analisi dei profili di rischio individuati dal legislatore, idonei ad intercettare (e bloccare) le più rilevanti condotte illecite, ma non rappresenta un controllo sostanziale dell’agevolazione, né della regolarità della comunicazione.
COMUNICAZIONI CON PROFILI DI RISCHIO
I soggetti obbligati che intervengono nelle cessioni comunicate non procedono all’acquisizione del credito quando ricorrono i presupposti di obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione.
Per l’individuazione delle operazioni sospette, oggetto dell’obbligo di comunicazione all’Unità di informazione finanziaria (UIF), è necessario tenere conto dei rischi connessi con:
-l’eventuale natura fittizia dei crediti stessi;
– la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita;
– lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un’ampia platea di cedenti.
In ogni caso con un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, in corso di emanazione, saranno definiti i criteri, le modalità e i termini per l’attuazione dei controlli preventivi.

 

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