Sospensione mutui prima casa: regole più semplici

Sospensione mutui prima casa: regole più semplici
← Torna a Agevolazioni - Pubblicato il 14/09/2021
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Accesso più semplice fino al 31 dicembre alla sospensione. Grazie alla riattivazione della disciplina derogatoria ad opera del decreto Sostegni bis, fino alla fine dell’anno, la moratoria può essere richiesta anche senza presentare l’ISEE e sono ammessi i mutui di importo fino a 400.000 euro, quelli che già fruiscono della garanzia del Fondo prima casa e quelli già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate. Fino al 31 dicembre, inoltre, possono presentare domanda di sospensione anche i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e le cooperative edilizie a proprietà indivisa.

 

NOTIZIA

Ci saranno meno vincoli per l’accesso alla sospensione fino al 31 dicembre 2021. Il decreto Sostegni bis ha, infatti, riattivato fino alla fine dell’anno l’articolo che prevede alcune disposizioni in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo.

MUTUI AMMISSIBILI

Il Fondo consente ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa di sospendere il pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.

La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

– non sono ammessi mutui erogati solo per ristrutturazione o costruzione (la sospensione, infatti, è prevista per i mutui erogati per l’acquisto dell’abitazione principale) salvo particolari eccezioni

– è possibile anche in caso di accollo ma in particolari casi;

Si potrà chiedere la sospensione per:

– mutui di importo fino a 400.000 euro (anziché 250.000 euro, come previsto dalla disciplina ordinaria che ritornerà in vigore dal 1° gennaio 2022, salvo nuova proroga della disciplina straordinaria);

– mutui già ammessi alla garanzia del Fondo “Prima casa” (esclusi dalla disciplina ordinaria).

SOGGETTI AMMESSI

In via ordinaria, l’accesso al Fondo è consentito esclusivamente al verificarsi di uno dei seguenti eventi riferiti alla persona del beneficiario, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei 3 anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:

1) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione;

2) cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia

3) sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, con attualità dello stato di sospensione;

4) riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo, con attualità della riduzione di orario;

5) morte del mutuatario (in tal caso, gli eredi possono richiedere la sospensione dell’ammortamento purché ricorrano, in capo ai medesimi mutuatari, tutti i requisiti e le condizioni previsti per l’accesso al Fondo);

6) riconoscimento di handicap grave, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.

In caso di mutuo cointestato, gli eventi possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari.

In via straordinaria, fino al 31 dicembre 2021, la sospensione del mutuo può essere richiesta anche:

– dai lavoratori autonomi, dai liberi professionisti, dagli imprenditori individuali, , che dichiarino di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus;

– dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa (in determinati casi).

DURATA MASSIMA SOSPENSIONE

La sospensione del pagamento delle rate di mutuo può essere richiesta per un massimo di 18 mesi.

In caso di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione dal lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, la durata massima complessiva della sospensione non può essere superiore a:

– 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni;

– 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni;

– 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 302 giorni.

La sospensione del mutuo può essere reiterata senza limiti di volte, per un massimo di 18 mesi, nelle ipotesi di sospensione/riduzione dell’orario di lavoro.

CONTRIBUTO

Per tutti i casi di sospensione del pagamento delle rate di mutuo e senza limiti temporali, il Fondo rimborsa il 50% degli interessi che maturano durante il periodo di sospensione.

Viene precisato che in tale periodo la banca non può richiedere il pagamento relativo alla quota interessi del 50% rimasta a carico del mutuatario.

Gli interessi maturati, esclusa la parte coperta dal contributo del Fondo, dovranno essere rimborsati dopo il periodo di sospensione, a partire dal pagamento della prima rata in scadenza. Gli interessi da rimborsare saranno suddivisi in quote di pari importo e in numero uguale alle rate residue del mutuo.

COME PRESENTARE DOMANDA AL FONDO

Per ottenere la sospensione del mutuo, è necessario presentare la domanda alla banca. Lo Studio ovviamente offre questo servizio di assistenza per chi volesse tentare di agire in autonomia oppure servizio amministrativo per la presentazione della domanda e documentazione.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo non può essere presentata per i mutui che presentano un ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della domanda.

Ne consegue che è consentito presentare richiesta anche in presenza di rate scadute e non pagate entro 90 giorni, le quali saranno incluse nel periodo di sospensione (dal momento della sospensione su tali rate non maturano interessi di mora).

 

Fino al 31 dicembre 2021, la banca, verificata la completezza e la regolarità della richiesta, provvederà all’attivazione della sospensione a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla domanda.

Entro 10 giorni solari consecutivi, dovrà inviare alla Consap tutta la documentazione per l’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti. Entro 20 giorni solari consecutivi, Consap comunicherà la propria decisione alla banca motivando l’eventuale decisione di non ammissione della domanda. In caso di esito negativo, la banca potrà riavviare l’ammortamento del mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

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