Credito di Imposta Beni Strumentali – Transizione 4.0: Chiarimenti

Credito di Imposta Beni Strumentali – Transizione 4.0: Chiarimenti
← Torna a News - Pubblicato il 27/07/2021
ANTEPRIMA NOTIZIA

Arrivata l’attesissima circolare dall’Agenzia delle entrate, “sentito anche il Mise”, scioglie finalmente molti dubbi interpretativi inerenti alla nuova disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nota come Transizione 4.0 – Credito Imposta Beni Strumentali.

NOTIZIA

  • Gli investimenti effettuati dal 01.01.2020 fino al 15.11.2020, incluse le valide prenotazioni entro il 15.11.2020 di investimenti effettuati entro il 30.06.2021, restano incardinati alla vecchia disciplina;
  • Gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 fino al 31.12.2022, incluse le valide prenotazioni entro il 31.12.2022 di investimenti effettuati entro il 30.06.2023, sono assoggettati alla nuova disciplina, generalmente più vantaggiosa.
  • Confermata la facoltà di riporto di quote annuali di credito o parti di esse inutilizzate anche oltre il terzo anno, senza alcun limite temporale: la ripartizione in tre quote risponde infatti all’esigenza finanziaria di limitare le compensazioni annuali e non di fissare un limite temporale di fruizione.
  • Viene confermata anche per il credito d’imposta investimenti in beni strumentali la trasferibilità del credito agevolativo di un ente trasparente in capo ai soci o collaboratori:
    • soci di società di persone;
    • collaboratori di imprese familiari;
    • soci delle società cooperative che abbiano optato per la trasparenza fiscale.

L’imputazione ai soci o collaboratori avviene in proporzione alle quote di partecipazione agli utili e deve risultare dalla dichiarazione dei redditi dell’ente trasparente, nonché da quelle dei soci o collaboratori; la somma tra le quote attribuite ai singoli soci o collaboratori e quella utilizzata direttamente dalla società non può eccedere la quota massima annuale fruibile.

Nel dettaglio i temi trattati sotto forma di risposte a quesiti attengono i seguenti diversi profili dell’agevolazione:

  • ambito applicativo soggettivo
    • ammissibilità delle reti d’imprese;
    • esclusione temporanea delle imprese destinatarie di sanzioni interdittive, con inammissibilità dei costi sostenuti durante il periodo di applicazione della sanzione;
    • ammissibilità all’agevolazione per i soggetti che esercitano contemporaneamente attività professionale e attività d’impresa, previa separazione sul piano documentale e contabile delle spese ammissibili afferenti alle due diverse sfere;
  • ambito applicativo oggettivo
    • ammissibilità degli investimenti realizzati con contratti di leasing anche per beni 4.0, in virtù del principio generale di equivalenza sostanziale tra acquisto in proprietà e leasing;
    • ammissibilità degli investimenti in beni inferiori a 516,46 euro, indipendentemente dalla scelta effettuata in sede contabile e fiscale di deduzione integrale o ammortamento;
  • quantificazione del credito d’imposta
    • indicazioni circa le modalità di determinazione del credito d’imposta per le reti d’imprese, distintamente per le reti-soggetto e le reti-contratto;
    • rilevanza dell’Iva totalmente indetraibile; irrilevanza dell’Iva parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata;
    • rilevanza del costo di acquisizione del bene al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione;
    • irrilevanza del prezzo di riscatto del bene in leasing, come diretta conseguenza dell’ammissibilità del costo sostenuto dal concedente/locatore;
  • modalità di fruizione
    • applicabilità dei requisiti soggettivi per la fruizione del credito (rispetto della normativa sulla sicurezza e regolarità contributiva) anche agli esercenti arti e professioni;
    • rilevanza del Durc regolare in corso di validità all’atto di ciascuna compensazione e applicazione delle sanzioni per indebita compensazione del 30% in caso di Durc irregolare;
    • possibilità di riporto delle quote di credito inutilizzate anche oltre il terzo anno, senza limiti temporali;
    • natura facoltativa della compensazione in un’unica quota, per beni ordinari immateriali, limitatamente ai soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in funzione del bene e per beni materiali ordinari;
    • effetti dell’interconnessione tardiva, sintetizzabili nello slittamento temporale del momento di decorrenza della fruizione del credito in misura piena senza limiti di tempo per effettuare l’interconnessione, previo soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche del bene prima della sua entrata in funzione;
    • compensazione di importi superiori a 5.000 euro non subordinata né alla preventiva trasmissione della dichiarazione né all’apposizione del visto di conformità;
    • trasferibilità del credito in capo al dante causa in presenza di operazioni straordinarie che comportino il trasferimento del bene agevolato all’interno di un compendio aziendale;
    • trasferibilità del credito del de cuius in capo agli eredi previa prosecuzione della medesima attività d’impresa;
    • trasferibilità del credito ai soci di società di persone e ai collaboratori dell’impresa familiare;
    • trasferibilità del credito ai soci di società cooperativa che abbia optato per la trasparenza fiscale;
  • cumulabilità
  • indicazione del procedimento da seguire per il cumulo del credito con altre agevolazioni;
  • meccanismo di recapture
  • applicazione del recapture in caso di mancato esercizio del diritto di riscatto o di cessione del contratto di leasing entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o interconnessione; disapplicazione del recapture nel caso di bene riscattato e successivamente oggetto di contratto di sale and lease back;
  • disapplicazione del recapture in caso di furto del bene comprovato da denuncia alle Autorità;
  • obblighi documentali
  • possibilità di regolarizzare la dicitura errata apposta su documenti già emessi.

Per ricevere maggiori informazioni su questa notizia, compila il modulo sottostante



    Con l'invio del presente modulo acconsento al trattamento dei dati unicamente per la richiesta in oggetto. Consenso esplicito secondo il GDPR 679-2016.

    Altri articoli

    NEWS | 28 Novembre 2024

    Versamento sesta rata rottamazione

    Aumento del tetto contante a 2.000 euro per il 2022. Proroga al 30 giugno del regime semplificato autorizzativo per l’occupazione di suolo pubblico.

    di Studio GV Consulting
    NEWS | 27 Novembre 2024

    Rateizzazione del Secondo Acconto per Partite IVA: Novità e Considerazioni Importanti

    Aumento del tetto contante a 2.000 euro per il 2022. Proroga al 30 giugno del regime semplificato autorizzativo per l’occupazione di suolo pubblico.

    di Studio GV Consulting
    NEWS | 21 Ottobre 2024

    Concordato Preventivo Biennale

    Aumento del tetto contante a 2.000 euro per il 2022. Proroga al 30 giugno del regime semplificato autorizzativo per l’occupazione di suolo pubblico.

    di Studio GV Consulting
    NEWS | 12 Settembre 2024

    Proroga versamento rate rottamazione

    Aumento del tetto contante a 2.000 euro per il 2022. Proroga al 30 giugno del regime semplificato autorizzativo per l’occupazione di suolo pubblico.

    di Studio GV Consulting
    NEWS | 11 Giugno 2024

    Versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativi al 2023: Scadenze, Slittamento e Rateazioni

    Aumento del tetto contante a 2.000 euro per il 2022. Proroga al 30 giugno del regime semplificato autorizzativo per l’occupazione di suolo pubblico.

    di Studio GV Consulting
    Condividi sui social