ANTEPRIMA NOTIZIA
In tema di superbonus, lo sconto in fattura non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto. I cessionari e i fornitori utilizzano i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il contributo sotto forma di sconto è pari alla detrazione spettante determinata tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato.
NOTIZIA
I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021 e 2022, spese per interventi di cui agli articoli 14 e 16 del DL n. 63 del 2013 – ivi inclusi quelli che accedono al “Superbonus”- possono optare per lo sconto in fattura.
Tale contributo, riconosciuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso e anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, è da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.
Come disposto è possibile esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione, anche per stati di avanzamento lavori.
Per i soli interventi che danno diritto al Superbonus, inoltre, la norma stabilisce che gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
Le modalità di esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica, sono state definite con dei provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate.
In particolare, con il Provvedimento di agosto 2020 è stato specificato che il contributo sotto forma di sconto è pari alla detrazione spettante determinata tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato.
Lo sconto non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto. I cessionari e i fornitori utilizzano i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario.
Quindi in presenza di tutti i requisiti richiesti ai fini dell’agevolazione è possibile ricevere quale cessionario il credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante al condominio, nei limiti e secondo le modalità previste dai provvedimenti, ma secondo gli accordi stabiliti tra le parti.
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