Il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’iva corrispondente alla variazione in diminuzione; questa disposizione non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo tra le parti.
Il recupero dell’Iva con emissione di una nota di credito si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose. Una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:
Di recente è stato ha modificato il momento nel quale sorge il diritto a recuperare l’Iva attraverso l’emissione di note di credito.
La nuova disposizione è applicabile a partire dalle procedure concorsuali avviate in seguito dal 26 maggio 2021.
Secondo la versione precedente, l’emissione della nota di credito relativa a fatture emesse nei confronti di clienti assoggettati a procedure concorsuali (avviate prima del 26 maggio 2021), è possibile solo nel caso di infruttuosità della procedura o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato.
Il momento di certezza giuridica, a partire dal quale è possibile emettere una nota di credito, nell’ambito del fallimento del cliente è individuato dal:
Pertanto, al fine di individuare l’infruttuosità della procedura occorre fare riferimento alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto, oppure, ove non vi sia stato, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso.
Per le procedure iniziate dal 26 maggio 2021, il recupero dell’Iva avviene a partire dalla data in cui il cessionario o committente dell’operazione fatturata è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi della Legge Fallimentare.
Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:
Nel caso in cui, successivamente all’emissione della nota di credito, sia incassato in tutto o in parte il corrispettivo, occorrerà effettuare una nota di variazione, questa volta in aumento, per versare la relativa Iva a debito.
Aumento del tetto contante a 2.000 euro per il 2022. Proroga al 30 giugno del regime semplificato autorizzativo per l’occupazione di suolo pubblico.
Aumento del tetto contante a 2.000 euro per il 2022. Proroga al 30 giugno del regime semplificato autorizzativo per l’occupazione di suolo pubblico.
Aumento del tetto contante a 2.000 euro per il 2022. Proroga al 30 giugno del regime semplificato autorizzativo per l’occupazione di suolo pubblico.
Aumento del tetto contante a 2.000 euro per il 2022. Proroga al 30 giugno del regime semplificato autorizzativo per l’occupazione di suolo pubblico.
Aumento del tetto contante a 2.000 euro per il 2022. Proroga al 30 giugno del regime semplificato autorizzativo per l’occupazione di suolo pubblico.