Recupero Iva all’avvio del fallimento

Recupero Iva all’avvio del fallimento
← Torna a News - Pubblicato il 09/07/2021
E’ stata anticipata la possibilità di recuperare l’Iva relativa alle fatture emesse verso clienti assoggettati a procedure concorsuali (fallimento, concordato, ecc).

Il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’iva corrispondente alla variazione in diminuzione; questa disposizione non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo tra le parti.

Il recupero dell’Iva con emissione di una nota di credito si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose. Una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

  • nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
  • nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
  • nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

Di recente è stato ha modificato il momento nel quale sorge il diritto a recuperare l’Iva attraverso l’emissione di note di credito.

La nuova disposizione è applicabile a partire dalle procedure concorsuali avviate in seguito dal 26 maggio 2021.

Secondo la versione precedente, l’emissione della nota di credito relativa a fatture emesse nei confronti di clienti assoggettati a procedure concorsuali (avviate prima del 26 maggio 2021), è possibile solo nel caso di infruttuosità della procedura o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato.

Il momento di certezza giuridica, a partire dal quale è possibile emettere una nota di credito, nell’ambito del fallimento del cliente è individuato dal:

  1. decreto con cui il giudice approva il piano di riparto, proposto dal curatore, rendendolo esecutivo trascorso il termine di 10 giorni per le osservazioni dei creditori;
  2. decreto di chiusura del fallimento, soggetto a reclamo, nei casi di chiusura del fallimento stesso.

Pertanto, al fine di individuare l’infruttuosità della procedura occorre fare riferimento alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto, oppure, ove non vi sia stato, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso.

Per le procedure iniziate dal 26 maggio 2021, il recupero dell’Iva avviene a partire dalla data in cui il cessionario o committente dell’operazione fatturata è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi della Legge Fallimentare.

Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:

  • della sentenza dichiarativa del fallimento o
  • del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o
  • del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o
  • del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Nel caso in cui, successivamente all’emissione della nota di credito, sia incassato in tutto o in parte il corrispettivo, occorrerà effettuare una nota di variazione, questa volta in aumento, per versare la relativa Iva a debito.

Per ricevere maggiori informazioni su questa notizia, compila il modulo sottostante



    Con l'invio del presente modulo acconsento al trattamento dei dati unicamente per la richiesta in oggetto. Consenso esplicito secondo il GDPR 679-2016.

    Altri articoli

    NEWS | 28 Novembre 2024

    Versamento sesta rata rottamazione

    Aumento del tetto contante a 2.000 euro per il 2022. Proroga al 30 giugno del regime semplificato autorizzativo per l’occupazione di suolo pubblico.

    di Studio GV Consulting
    NEWS | 27 Novembre 2024

    Rateizzazione del Secondo Acconto per Partite IVA: Novità e Considerazioni Importanti

    Aumento del tetto contante a 2.000 euro per il 2022. Proroga al 30 giugno del regime semplificato autorizzativo per l’occupazione di suolo pubblico.

    di Studio GV Consulting
    NEWS | 21 Ottobre 2024

    Concordato Preventivo Biennale

    Aumento del tetto contante a 2.000 euro per il 2022. Proroga al 30 giugno del regime semplificato autorizzativo per l’occupazione di suolo pubblico.

    di Studio GV Consulting
    NEWS | 12 Settembre 2024

    Proroga versamento rate rottamazione

    Aumento del tetto contante a 2.000 euro per il 2022. Proroga al 30 giugno del regime semplificato autorizzativo per l’occupazione di suolo pubblico.

    di Studio GV Consulting
    NEWS | 11 Giugno 2024

    Versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativi al 2023: Scadenze, Slittamento e Rateazioni

    Aumento del tetto contante a 2.000 euro per il 2022. Proroga al 30 giugno del regime semplificato autorizzativo per l’occupazione di suolo pubblico.

    di Studio GV Consulting
    Condividi sui social