La norma in questione, infatti, riconosce un contributo a fondo perduto, per l’anno 2021, al locatore (proprietario) di immobile a uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario e che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020.
Tale contributo è pari al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.
Quali requisiti per il contributo?
Non tutti i locatori possono ottenere il contributo in quanto occorre possedere determinati requisiti. Più precisamente il contributo spetta a condizione che:
– la locazione abbia una decorrenza non successiva al 29 ottobre 2020 e risulti in essere alla predetta data;
– l’immobile adibito a uso abitativo sia situato in un comune ad alta tensione abitativa e costituisca l’abitazione principale del locatario;
– il contratto di locazione sia oggetto di rinegoziazione in diminuzione del canone previsto per tutto l’anno 2021 o per parte di esso;
– la rinegoziazione con riduzione del canone sia comunicata, entro il 31 dicembre 2021, all’Agenzia delle entrate tramite il modello RLI;
– la rinegoziazione abbia una decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020.
Come si calcola l’importo spettante?
L’Agenzia delle Entrate:
– successivamente alla data di chiusura del canale telematico (6 settembre 2021), mette a disposizione del soggetto richiedente, nell’area riservata del sito internet, l’importo teorico massimo del contributo calcolato rispetto al numero totale delle istanze che hanno ottenuto la prima ricevuta di presa in carico.
– successivamente al 31 dicembre 2021, effettua l’elaborazione delle istanze che hanno ottenuto la prima ricevuta di presa in carico e per le quali non sia stata presentata istanza di rinuncia dopo la data del 6 settembre 2021, controllando la coerenza dei dati in esse indicati rispetto ai contratti di locazione e alle relative rinegoziazioni risultanti al sistema dell’Anagrafe Tributaria.
– per ciascuna istanza determina l’effettivo contributo spettante, non considerando eventuali contratti di locazione terminati prima dell’efficacia della rinegoziazione programmata o eventuali rinegoziazioni non comunicate o comunicate con dati diversi da quelli indicati nell’istanza.
Inoltre, se un contratto di locazione è cessato anticipatamente nel corso dell’anno 2021, sono considerate le sole mensilità di canone rinegoziato che hanno esplicato effetto fino alla data di risoluzione del contratto.
L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente secondo l’IBAN indicato nell’istanza, intestato al codice fiscale del soggetto locatore, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.
Controlli e sanzioni: quali rischi?
Quanto ai controlli, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati presenti nell’istanza e prima di erogare il contributo, effettua controlli per valutare l’esattezza e la coerenza dei dati con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria al 31 dicembre 2021.
In caso di indebita percezione del contributo, si applicano le sanzioni penali previste per l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
Accesso più semplice fino al 31 dicembre alla sospensione. Grazie alla riattivazione della disciplina derogatoria ad opera del decreto Sostegni bis...
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