Contributo alternativo del decreto Sostegni bis

Contributo alternativo del decreto Sostegni bis
← Torna a Agevolazioni - Pubblicato il 06/07/2021
Arrivato il “Contributo Alternativo”.

Per i soggetti coinvolti c’è tempo fino al 2 settembre per trasmettere le domande.

L’invio può essere effettuato dal 5 luglio o dal 7 luglio a seconda dei canali.

Soggetti ammessi

Possono accedere al contributo alternativo i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, titolari di partita IVA già attiva alla data del 26 maggio 2021 e residenti in Italia, con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 e il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Soggetti esclusi

I soggetti la cui attività risulti cessata alla data alla data del 26 maggio 2021, gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR e i soggetti di cui all’art. 162-bis del TUIR, ovvero i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni sia in intermediari finanziari sia in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.

Fatturato

Non deve essere superiore a 10 milioni di euro.

Dati rilevanti:

– l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020;

– l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021.

Attenzione

Ai fini dell’accesso al contributo, è necessario che l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa al periodo dal 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa al periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Tale requisito del calo del fatturato, a differenza del contributo a fondo perduto del primo decreto Sostegni, deve essere rispettato anche dai soggetti con partita IVA attivata dal 1° gennaio 2019.

Altra particolarità del contributo alternativo è quella di essere sempre commisurato alla riduzione del fatturato.

Non è previsto un importo minimo di 1.000/2.000 euro.

È fissato solo un importo massimo di 150.000 euro.

Modalità di fruizione del contributo

Si può scegliere alternativamente tra:

  1. a) erogazione tramite accredito su conto corrente (in tal caso deve essere il codice IBAN identificativo del conto corrente, bancario o postale, intestato o cointestato al soggetto richiedente)
  2. b) o riconoscimento sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante modello F24 da presentarsi tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.

Per ricevere maggiori informazioni su questa notizia, compila il modulo sottostante



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