PUBBLICITÀ DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE: SANZIONI APPLICABILI DAL 1° GENNAIO 2022

PUBBLICITÀ DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE: SANZIONI APPLICABILI DAL 1° GENNAIO 2022
← Torna a News - Pubblicato il 30/06/2021
La norma che ha istituito la trasparenza delle erogazioni pubbliche stabilisce che, a partire dall’esercizio finanziario 2018, alcuni soggetti sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti quali autorità portuali, nonché da autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

Sempre entro la stessa data del 30 giugno, i soggetti imprenditori che redigono il bilancio abbreviato e quelli comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa assolvono all’obbligo di comunicare gli “aiuti” mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Gli altri soggetti imprenditori pubblicano nelle Note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura.

In seguito alla mancata indicazione degli “aiuti” si applica la sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

La norma indica la decorrenza “a partire dal 1° gennaio 2020” ma in sede di conversione del Decreto riaperture è stata disposta la proroga delle disposizioni:“1. Per l’anno 2021 il termine  […] è prorogato al 1 gennaio 2022.”

Viene quindi eliminata, per il corrente anno, la previsione di una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti.

Per ricevere maggiori informazioni su questa notizia, compila il modulo sottostante



    Con l'invio del presente modulo acconsento al trattamento dei dati unicamente per la richiesta in oggetto. Consenso esplicito secondo il GDPR 679-2016.

    Altri articoli

    NEWS | 28 Novembre 2024

    Versamento sesta rata rottamazione

    Aumento del tetto contante a 2.000 euro per il 2022. Proroga al 30 giugno del regime semplificato autorizzativo per l’occupazione di suolo pubblico.

    di Studio GV Consulting
    NEWS | 27 Novembre 2024

    Rateizzazione del Secondo Acconto per Partite IVA: Novità e Considerazioni Importanti

    Aumento del tetto contante a 2.000 euro per il 2022. Proroga al 30 giugno del regime semplificato autorizzativo per l’occupazione di suolo pubblico.

    di Studio GV Consulting
    NEWS | 21 Ottobre 2024

    Concordato Preventivo Biennale

    Aumento del tetto contante a 2.000 euro per il 2022. Proroga al 30 giugno del regime semplificato autorizzativo per l’occupazione di suolo pubblico.

    di Studio GV Consulting
    NEWS | 12 Settembre 2024

    Proroga versamento rate rottamazione

    Aumento del tetto contante a 2.000 euro per il 2022. Proroga al 30 giugno del regime semplificato autorizzativo per l’occupazione di suolo pubblico.

    di Studio GV Consulting
    NEWS | 11 Giugno 2024

    Versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativi al 2023: Scadenze, Slittamento e Rateazioni

    Aumento del tetto contante a 2.000 euro per il 2022. Proroga al 30 giugno del regime semplificato autorizzativo per l’occupazione di suolo pubblico.

    di Studio GV Consulting
    Condividi sui social