La rivalutazione potrà effettuarsi anche solo ai fini contabili-civilistici e dunque senza alcun onere in termini di imposte sostitutive sui maggiori importi iscritti in bilancio. L’imposta sostitutiva necessaria per attribuire riconoscimento fiscale ai nuovi valori iscritti a bilancio è pari al 3% con versamento in tre rate annuali (2021-2022-20223). Gli ammortamenti sugli importi rivalutati saranno deducibili dall’esercizio successivo a quello della rivalutazione (cioè dal 2021) e dunque già dal primo periodo di imposta in cui detti ammortamenti vengono rilevati in bilancio, senza alcun differimento temporale. Per quanto invece attiene la rilevanza della rivalutazione “fiscale” (cioè con versamento dell’imposta sostitutiva) per la determinazione delle splivalenze o delle minusvalenze da realizzo, si conferma il differimento al quarto anno successivo e dunque al 1° gennaio 2024.
Un’ultima rilevante e favorevole novità, riguarda la cancellazione del vincolo delle categorie omogenee che in passato obbligava a rivalutare tutti (o nessuno) i beni compresi in un determinato gruppo. Sarà dunque possibile, anche in previsione di una successiva dismissione, rivalutare con o senza rilevanza fiscale distintamente ogni singolo bene mobile o immobile.
Viene infine confermata la sospensione di imposta della riserva, limitamenti al caso di rivalutazione con riconoscimento fiscale, e il suo possibile aggravamento con pagamento di un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%.
Accesso più semplice fino al 31 dicembre alla sospensione. Grazie alla riattivazione della disciplina derogatoria ad opera del decreto Sostegni bis...
Accesso più semplice fino al 31 dicembre alla sospensione. Grazie alla riattivazione della disciplina derogatoria ad opera del decreto Sostegni bis...
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