Rivalutazione Dei Beni, Partecipazione Di Impresa E Affrancamento

Rivalutazione Dei Beni, Partecipazione Di Impresa E Affrancamento
← Torna a Agevolazioni - Pubblicato il 20/05/2021
Il Decreto Agosto ha introdotto una nuova rivalutazione dei beni di impresa che rispetto alle disposizioni precedenti, è caratterizzata da una notevole convenienza sotto diversi profili. In primo luogo, è consentito l’adeguamento dei valori solo ai fini civilistici. Il riconoscimento fiscale dei nuovi importi, che scatta già dal bilancio 2021, richiede inoltre il versamento di una modesta imposta sostitutiva del 3%. Infine, la scelta della rivalutazione e dell’eventuale affrancamento fiscale potrà effettuarsi sul singolo bene senza il vincolo delle categorie omogenee.

La rivalutazione potrà effettuarsi anche solo ai fini contabili-civilistici e dunque senza alcun onere in termini di imposte sostitutive sui maggiori importi iscritti in bilancio. L’imposta sostitutiva necessaria per attribuire riconoscimento fiscale ai nuovi valori iscritti a bilancio è pari al 3% con versamento in tre rate annuali (2021-2022-20223). Gli ammortamenti sugli importi rivalutati saranno deducibili dall’esercizio successivo a quello della rivalutazione (cioè dal 2021) e dunque già dal primo periodo di imposta in cui detti ammortamenti vengono rilevati in bilancio, senza alcun differimento temporale. Per quanto invece attiene la rilevanza della rivalutazione “fiscale” (cioè con versamento dell’imposta sostitutiva) per la determinazione delle splivalenze o delle minusvalenze da realizzo, si conferma il differimento al quarto anno successivo e dunque al 1° gennaio 2024.

Un’ultima rilevante e favorevole novità, riguarda la cancellazione del vincolo delle categorie omogenee che in passato obbligava a rivalutare tutti (o nessuno) i beni compresi in un determinato gruppo. Sarà dunque possibile, anche in previsione di una successiva dismissione, rivalutare con o senza rilevanza fiscale distintamente ogni singolo bene mobile o immobile.

Viene infine confermata la sospensione di imposta della riserva, limitamenti al caso di rivalutazione con riconoscimento fiscale, e il suo possibile aggravamento con pagamento di un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%.

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